Gli apparecchi di sollevamento (paranchi, carroponti, gru a portale, gru a bandiera, autogru, ecc..), i relativi accessori (sottogancio in genere, bilancini, golfari, grilli, ecc..) e i carrelli elevatori (muletti), in quanto attrezzature di lavoro secondo Art. 69 D.Lgs 81/08 rientrano nel campo di applicazione degli Artt. 70 e 71 del medesimo decreto. Tali attrezzature devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, ed essere quindi provviste di marcatura CE, dichiarazione di conformità e manuale d'uso e manutenzione.
Qualora le attrezzature in uso siano state costruite e messe in servizio prima del recepimento legislativo o in assenza di tali disposizioni e regolamenti, esse debbono risultare conformi ai requisiti generali e specifici di sicurezza secondo all'All. V del DLgs 81/08; eventuali non conformità dovranno essere oggetto di adeguamento pena l'obbligo di dismissione dell'attrezzatura.
L'Art. 71 stabilisce inoltre gli obblighi in carico al Datore di Lavoro in merito alla scelta, all'utilizzo ed alla manutenzione delle attrezzature di lavoro. In particolare, per quel che riguarda gli impianti di sollevamento, essi dovranno essere installati secondo le istruzioni riportate nel manuale d'uso e sottoposti a verifiche periodiche destinate a valutarne lo stato di conservazione ed accertarne l'efficienza ai fini della sicurezza. Modalità e frequenza di tali verifiche sono stabilite in All. VII del D.Lgs 81/08, D.M. 11/04/2011 e nei manuali di manutenzione delle attrezzature stesse.
Gli accessori di sollevamento sono altresì soggetti a verifiche periodiche che dovranno essere eseguite da personale qualificato secondo manuale d'uso e manutenzione.
Funi e catene dovranno essere soggette a controlli trimestrali come stabilito al p.to 3 All. VI D.Lgs 81/08.
Il D.M. 11/04/2011 e successive circolari esplicative definiscono inoltre il campo di applicazione e le modalità di esecuzione delle "indagini supplementari" note anche come controlli/verifiche ventennali. Esse sono da eseguirsi sugli apparecchi di sollevamento mobili o trasferibili costruiti o messi in servizio da oltre vent'anni, anche se è ormai prassi consolidata procedere con tali accertamenti anche su alcune tipologie di apparecchi fissi (es. gru a ponte). L'indagine supplementare è un'ispezione approfondita che comprende l'esecuzione di controlli non distruttivi sulla struttura e sulle componenti (es. gancio, bozzello, ecc..), l'esecuzione di prove funzionali (sollevamento del carico nominale, movimentazioni, ecc..), di funzionamento (efficienza dispositivi di sicurezza, arresti, ecc..) ed il calcolo dei cicli di vita residua dell'apparecchio.
I controlli non distruttivi possono essere eseguiti da personale qualificato secondo UNI EN 9712 e trovano valida applicazione anche nell'ambito delle verifiche periodiche (es. accertamento di integrità componenti soggetti ad usura anomala).
I carrelli elevatori non sono da considerarsi apparecchi di sollevamento come chiarito con Circolare 9/2013 (a meno che non vengano accessoriati per svolgere particolari attività di sollevamento): essi rientrano dunque nel campo di applicazione degli artt. 70 e 71 del D.Lgs. 81/08 in quanto attrezzature di lavoro ma non nell'All. VII e D.M. 11/04/2011. Gli inteventi di manutenzione da eseguirsi e relativa frequenza sono donque stabiliti nel manuale d'uso e manutenzione della macchina.
Ogni attrezzatura di lavoro dev'essere provvista di un registro di controllo sul quale annotare le verifiche periodiche eseguite e gli eventuali interventi di manutenzione. Il rispetto dei requisiti minimi di legge e delle periodicità manutentive in merito alla sicurezza delle attrezzature di lavoro non solleva il Datore di Lavoro dalle responsabilità relative alla presenza di rischi specifici od eventuali malfunzionamenti che ha l'obbligo di valutare.